Contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI – CONTRAFFAZIONE GROSSOLANA (ARTT. 473 E 474 C.P.)


Principali orientamenti giurisprudenziali
Il reato di cui all’art. 474 c.p. non è integrabile qualora l’imitazione sia così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno circa l’origine e la provenienza del prodotto (Cass. pen., sez. V, 24.10.2013, n. 5215).

La contraffazione grossolana non punibile è quella riconoscibile “ictu oculi”, senza necessità di particolari indagini e che si concreta in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Cass. pen. sez. II, 12.06.2012, n. 25684).

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